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Attività dei Ced distinta dalla professione di Consulente del Lavoro

11 Giugno 2007

Con l’intervento apparso sul Sole 24 ore del 9 giugno, la Presidente Calderone chiarisce la posizione della categoria dopo la circolare del 4 giugno 2007 emessa dal Ministero del lavoro, intervenuta in ordine alla problematica dell’'assistenza dei Consulenti del lavoro ai Centri di elaborazione dati che operano ai sensi dell'’art. 1, comma 5, della L. n. 12/1979.

La gestione dei rapporti di lavoro necessita sempre più di un attento e qualificato apporto consulenziale, che esalti il capitale umano quale valore aziendale ma anche che garantisca la necessaria sicurezza sociale ai lavoratori.

Da detta circolare si ricava con evidenza che l’attività dei CED è chiaramente diversificata rispetto a quella dei consulenti del lavoro la cui attività professionale è prevista dalla medesima legge 12/79, istitutiva dell'Ordine professionale.

Nel chiarire la nozione di assistenza ai CED, la recente circolare del Ministero del lavoro ha dunque voluto precisare che tutta l’'attività concernente l'’impostazione del prospetto di paga, nei suoi riferimenti lavoristici e previdenziali, è materia di esclusiva pertinenza del professionista, in quanto richiede il necessario possesso di specifiche competenze di natura professionale e culturale. Diversamente, il mero sviluppo del calcolo e della stampa dei cedolini paga, inteso come attività strumentale realizzata peraltro mediante strumentazione informatica, può essere oggetto della attività di impresa svolta dal CED.

I chiarimenti, contenuti nella nuova nota ministeriale, consentono di individuare gli elementi distintivi tra le attività professionali e l'’attività posta in essere dai Centri Elaborazione Dati, elementi che pongono le basi per una più chiara demarcazione dei limiti di attività che sono strumentali l'una (quella dei Ced) all'altra.

Il Consiglio Nazionale continuerà a vigilare sul corretto svolgimento dell'attività professionale ponendosi al fianco del Ministero del lavoro nella lotta all'esercizio abusivo della professione.

La qualità della prestazione professionale offerta dagli iscritti all'Ordine dei consulenti del lavoro garantisce al cittadino un servizio adeguato alle esigenze di un mercato in continua evoluzione nel quale, la crescente richiesta di servizi professionali qualificati unita alla complessità normativa, impone il ricorso a professionisti formati e specializzati.

La distinzione delle competenze peraltro è aderente all'impostazione data alla materia dall'Unione Europea, per la quale le prestazioni professionali sono soggette a riserva mentre le attività accessorie possono essere oggetto di attività commerciale.

Tale interpretazione è stata correttamente fatta propria anche dalla Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con nota sopracitata.

I Ced, pertanto, potranno avvalersi dell'assistenza dei Consulenti del Lavoro e degli altri professionisti della Legge 12/79 solo ed esclusivamente per l'attività di calcolo e stampa dei cedolini paga.

Ai professionisti spetterà il compito, conseguentemente, di verificare che tali adempimenti siano svolti in conformità alle norme contrattuali e di legge.

Apri Circolare Ministero del Lavoro del 04.06.2007
Apri Risposta Ministero del Lavoro del 06.06.2007 a nota Prot.4910/U/6
Intervista al vice direttore del Ministero del lavoro, Paolo Pennesi

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