Commissioni di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato istituite presso i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c-ter) del D.lgs. 276/2003 sono istituite presso i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro le Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato.
COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE COMMISSIONI:
Certificazione dei contratti
- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell’art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l’atto di certificazione.
Conciliazione delle liti in materia di lavoro
- tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti di lavoro non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
Arbitrato
- soluzione arbitrale delle controversie.
Altre funzioni
- offerta di conciliazione art. 6 D.lgs. 23/2015
- certificazione della presenza dei requisiti di genuinità delle Collaborazioni coordinate e continuative
- certificazione del patto di demansionamento
- certificazione delle clausole elastiche nel contratto di lavoro part-time
- trasmissione dimissioni on-line
Per consultare il Regolamento di funzionamento delle Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato clicca qui
Per consultare le linee guida predisposte dalla Fondazione Studi clicca qui
NOVITÀ: Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con la Fondazione Studi, ha sviluppato una piattaforma informatica dedicata alla gestione di tutte le attività relative alle Commissioni di Certificazione. La suddetta piattaforma è attualmente in fase sperimentale al fine di favorire il graduale utilizzo di tutte le funzionalità implementate ed è disponibile al seguente link http://certificazione.consulentidellavoro.it/
FORMAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE:
Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del suddetto Regolamento, Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti, sono obbligati ad effettuare almeno 24 ore di formazione nel primo anno ed almeno 16 ore di formazione per ciascun anno successivo (1 gennaio /31 dicembre). Contenuti e termini di erogazione di detta formazione sono definiti dal Consiglio Nazionale, con l'ausilio della propria Fondazione Studi, sulla base delle seguenti modalità:
a) Partecipazione ad eventi formativi specifici organizzati dalla Fondazione Studi;
b) Partecipazione ad eventi formativi specifici organizzati dai Consigli Provinciali e con relativi costi a loro carico, anche in collaborazione tra loro, e preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale che provvede, altresì, alla designazione dei relatori e/o del corpo docente ;
c) Fruizione di corsi in video formazione messi a disposizione della Fondazione Studi, esclusivamente presso la sede dei Consigli Provinciali;
Documenti:
- format per la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale relativa agli eventi formativi, di cui alla lettera b), validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo specifico (scaricabile) a cui deve essere allegato il cv dei relatori
ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI PROVINCIALI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE:
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, tutti gli obblighi di comunicazione relativi alla costituzione e composizione delle Commissioni.
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ai sensi dell'art. 6 del Regolamento:
- trasmissione, a mezzo pec, entro 10 giorni dal termine di ciascun trimestre civile, i dati relativi alle attività svolte utilizzando esclusivamente il “format”(file excel) appositamente predisposto dal Consiglio Nazionale. Alla comunicazione allega, individualmente scannerizzati in formato pdf, tutti i contratti certificati, i verbali di conciliazione e/o arbitrato ed eventuali provvedimenti di diniego prodotti nel medesimo trimestre;
- trasmissione, a mezzo pec, entro 60 giorni dal termine di ciascun anno i dati inerenti l’adempimento degli obblighi formativi da parte di ciascun componente la Commissione o sotto-Commissione, sia ordinario che supplente, comunicando, altresì l’avvenuta sostituzione dell’eventuale componente non formato.