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Commissioni di Certificazione

18 Novembre 2022

Commissioni di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato istituite presso i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c-ter) del D.lgs. 276/2003 sono istituite presso i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro le Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato.

COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE COMMISSIONI:


Certificazione dei contratti

  • certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
  • certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell’art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
  • certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
  • certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
  • certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
  • tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l’atto di certificazione.


Conciliazione delle liti in materia di lavoro

  • tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti di lavoro non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;


Arbitrato

  • soluzione arbitrale delle controversie.


Altre funzioni

  • offerta di conciliazione art. 6 D.lgs. 23/2015
  • certificazione della presenza dei requisiti di genuinità delle Collaborazioni coordinate e continuative
  • certificazione del patto di demansionamento
  • certificazione delle clausole elastiche nel contratto di lavoro part-time
  • trasmissione dimissioni on-line

 

Per consultare il Regolamento di funzionamento delle  Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato clicca qui

Per consultare  le linee guida predisposte dalla Fondazione Studi clicca qui

 

NOVITÀ: Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con la Fondazione Studi, ha sviluppato una piattaforma informatica dedicata alla gestione di tutte le attività relative alle Commissioni di Certificazione. La suddetta piattaforma è attualmente in fase sperimentale al fine di favorire il graduale utilizzo di tutte le funzionalità implementate ed è disponibile al seguente link http://certificazione.consulentidellavoro.it/


FORMAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del suddetto Regolamento, Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti, sono obbligati ad effettuare almeno 24 ore di formazione nel primo anno ed almeno 16 ore di formazione per ciascun anno successivo (1 gennaio /31 dicembre). Contenuti e termini di erogazione di detta formazione sono definiti dal Consiglio Nazionale, con l'ausilio della propria Fondazione Studi, sulla base delle seguenti modalità:
a) Partecipazione ad eventi formativi specifici organizzati dalla Fondazione Studi;
b) Partecipazione ad eventi formativi specifici organizzati dai Consigli Provinciali e con relativi costi a loro carico, anche in collaborazione tra loro, e preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale che provvede, altresì, alla designazione dei relatori e/o del corpo docente ;
c) Fruizione di corsi in video formazione messi a disposizione della Fondazione Studi, esclusivamente presso la sede dei Consigli Provinciali;

Documenti:

  • format per la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale relativa agli eventi formativi, di cui alla lettera b), validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo specifico (scaricabile) a cui deve essere allegato il cv dei relatori


ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI PROVINCIALI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE:

  • ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, tutti gli obblighi di comunicazione relativi alla costituzione e composizione delle Commissioni.
  • ai sensi dell'art. 6 del Regolamento:
    • trasmissione, a mezzo pec, entro 10 giorni dal termine di ciascun trimestre civile, i dati relativi alle attività svolte utilizzando esclusivamente il “format”(file excel) appositamente predisposto dal Consiglio Nazionale. Alla comunicazione allega, individualmente scannerizzati in formato pdf, tutti i contratti certificati, i verbali di conciliazione e/o arbitrato ed eventuali provvedimenti di diniego prodotti nel medesimo trimestre;
    • trasmissione, a mezzo pec, entro 60 giorni dal termine di ciascun anno i dati inerenti l’adempimento degli obblighi formativi da parte di ciascun componente la Commissione o sotto-Commissione, sia ordinario che supplente, comunicando, altresì l’avvenuta sostituzione dell’eventuale componente non formato.
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